Il provvedimento – predisposto in attuazione della legge delega 123/2007 ed ora all’attenzione delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato/Regioni per i necessari pareri – è costruito su una architettura analoga all’uscente "626", al cui interno trovano però posto nuove norme miranti ad ampliare il campo di applicazione della normativa sulla sicurezza, a rafforzare il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori, a semplificare alcuni obblighi formali e ad inasprire le sanzioni.
Ampliamento del campo di applicazione
Le norme sulla tutela dei lavoratori si applicheranno in modo integrale a tutte le tipologie di lavoratori presenti in un ambiente di lavoro
Rafforzamento delle rappresentanze dei lavoratori
Maggiori prerogative ai rappresentanti dei lavoratori territoriali e creazione di un rappresentante di sito produttivo in realtà particolarmente com-plesse e pericolose (come i porti)
- pena dell’arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità;
- nei casi meno gravi di inadempienza, la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o della sola ammenda, con graduazione delle sanzioni in relazione alle violazioni;
- al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una pecuniaria;
- il datore di lavoro che elimina e le conseguenze della violazione o che adempie, anche tardivamente, ottiene una riduzione della pena.
Gli uffici Confartigianato sono a disposizione per ogni chiarimento necessario
Tutte le notizie a proposito di Ambiente Sicurezza e Qualità
Vai a Ambiente Sicurezza e Qualità