Dal 30 giugno è entrato in vigore, grazie ad un decreto legge, buona parte del nuovo codice della strada.
Per comodità espositiva abbiamo riassunto molto brevemente le novità più salienti che riguardano tutti indistintamente, per passare poi in rassegna le normative relative ai conducenti di mezzi pesanti.
Patente a punti:
Ad ogni titolare di licenza di guida viene attribuito un valore iniziale di 20 punti dai quali possono essere detratti da 1 a 10 punti a seconda dell’infrazione che viene commessa. Per fare un esempio si passa da 1 punto per le infrazioni più lievi quali l’uso improprio dei fari, fino a dieci punti per quelle più gravi, tra cui ricordiamo la guida in stato di ebrezza o l’eccesso di velocità superiore ai 40 KM/h.
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
Quindi se un neo patentato commette una infrazione per la quale è prevista
la detrazione di cinque punti, automaticamente ne perde dieci.
Per chi perde tutti i punti scatta l’obbligo di sottoporsi a revisione e di rifare l’esame.
Recupero dei punti:
1) L’assenza di violazione di norme che prevedono perdita dei punti, per il periodo consecutivo di tre anni, comporta l’attribuzione di un punteggio iniziale completo, indipendentemente dal numero di punti posseduti.
Quindi, se per tre anni un automobilista non commette infrazioni, automaticamente riacquista i punti perduti e riparte con il punteggio di venti punti.
2) è prevista inoltre, per i titolari di patenti A e B, la possibilità di frequentare appositi corsi che consentono di recuperare sei punti.
Sanzioni più pesanti:
C’è stato un generale inasprimento delle sanzioni per alcune violazioni, ad esempio il mancato uso della cintura di sicurezza, che arriva fino al raddoppio della sanzione per alcune violazioni quali il passaggio con il semaforo rosso. Sanzioni molto pesanti anche per
sorpassi azzardati e circolazione contromano. Da segnalare che per chi commette due volte in due anni la violazione dell’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza o di fermarsi con il semaforo rosso è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi.
Limiti di velocità:
I concessionari potranno innalzare i limiti di velocità, per le sole autostrade a tre corsie (oltre a quella di emergenza) fino al limite di 150 KM/h. In caso di precipitazioni atmosferiche il limite diventa automaticamente a 110 KM/h.
Guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti:
Rimane identica la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre viene previsto l’obbligo di sottoporsi, entro 60 giorni, a visita medica per l’accertamente della sussitenza dei requisiti psico-fisici. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro è prevista la sospensione cautelare della patente fino all’esito della visita.
E’ stata inoltre profondamente modificata la procedura per sottoporre il guidatore a test alcolemico.
NORME PER GLI AUTOTRASPORTATORI
Il giro di vite previsto dal codice riguarda da vicin
o in particolare la categoria degli autotrasportatori, per la quale è stato previsto un notevole inasprimento delle sanzioni.
Non sono infatti previsti sconti per quanto concerne la patente a punti mentre è stato varato un vero e proprio pacchetto di norme relative ai conducenti di mezzi pesanti.
L’unica notizia positiva riguarda la possibilità, per i titolari delle patenti superiori (C, C+E, D e D+E) di frequentare corsi più completi, della durata di venti ore, che permettono di guadagnare nove punti invece di sei.
Oltre alle sanzioni che riguardano tutti, sono stati raddoppiate molte sanzioni che possono essere commesse solo dai conducenti di mezzi pesanti.
In particolare sono previste sanzioni raddoppiate per gli autotrasportatori che guidano per un periodo di tempo superiore al consentito e non rispettano i periodi di riposo previsti dalle direttive comunitarie. In aggiunta alla sanzione, che passa da € 68,25 a € 137,55, è previsto il ritiro della carta di circolazione e della patente, che verranno restituiti solo dopo che l’autista avrà riposato per il periodo minimo di tempo previsto.
E’ stata inoltre prevista la possibilità da parte degli agenti di Polizia di sottoporre a controllo il cronotachigrafo, in caso sospettino che sia stato manomesso. Multa salata per chi non ha, o non è a norma, il limitatore di velocità, si va da un minimo di € 800.00 a € 1.600,00 in caso di alterazione.
Per maggiore completezza riportiamo, di seguito, una tabella con le più importanti novità relative alla categoria, tratta dal sito della Polizia di Stato, in modo da offrire una “interpretazione autentica” degli articoli relativi alla categoria degli autotrasportatori.
Art. 72 CDS · nuovo comma 2-bis (dispositivi di equipaggiamento) | ||
Contenuti | Cosa è cambiato | Note |
E’ previsto che, durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, debbano essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retro-riflettenti al fine di renderne maggiormente visibile la sagoma, aumentando i livelli di sicurezza. | La prescrizione non era prevista. | La disposizione non è immediatamente operativa perché richiede l’emanazione di decreti attuativi che fissino le caratteristiche dei dispositivi. |
Art. 126-bis CDS · modifica del comma 4 (patente a punti – recupero punti) | |
Contenuti | Cosa è cambiato |
Per le patenti di guida utilizzate per lo svolgimento di attività professionali aventi una autonoma disciplina (categorie C,D o CAP associato a tutte le patenti), è stata prevista la possibilità, per i relativi titolari, di recuperare 9 punti anziché 6 a seguito di specifici corsi di aggiornamento, qualora siano stati loro dec | La formulazione originaria dell’art.126-bis non riportava distinzioni tra i soggetti abilitati alla guida in ordine al numero di punti da recuperare, prevedendo per tutti il massimo di 6 per ciascun corso di aggiornamento |
Art. 174 CDS · modifica del comma 4, 5 e 8 · introduzione dei commi 5-bis e 7-bis (durata della guida) | ||
Contenuti | Cosa è cambiato | Note |
· Si è previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa, nonché l’applicazione di sanzioni accessorie (ritiro di patente e carta di circolazione) | La sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non rispetta i periodi di riposo passa: | Il recupero dei documenti ritirati su strada avviene presso il reparto da cui dipendono gli agenti accertatori, previa verifica del rispetto delle condizioni richieste dall’art.178 e con annotazione specifica sul verbale di contestazione |
Art. 178 CDS · modifiche dei commi 3, 4, 5 · nuovi commi 3-bis, 4-bis | ||
Contenuti | Cosa è cambiato | Note |
· Si è previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa, oppure non abbiano il libretto individuale di lavoro, nonché l’applicazione di sanzioni accessorie (ritiro patente e carta di circolazione) in caso di inottemperanza del divieto di riprendere la marcia, imposto dall’agente accertatore, se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di rip | La sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non rispetta i periodi di riposo passa nel minimo da Euro 68,25 a Euro 137,55 e nel massimo da Euro 275,10 a Euro 550,20. | Il recupero dei documenti ritirati su strada avviene presso il reparto da cui dipendono gli agenti accertatori, previa verifica del rispetto delle condizioni richieste dall’art.178 e con annotazione specifica sul verbale di contestazione |
Art. 179 CDS · modifica della rubrica · modifiche dei commi 1, 3, 7, 9· nuovi commi 2-bis, 6-bis | |
Contenuti | Cosa è cambiato |
La norma si occupa della disciplina del cronotachigrafo e del limitatore della velocità.Oltre ad una nuova articolazione delle sanzioni, connesse al limitatore della velocità, è stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l’officina specializzata più vicina. | Una disciplina ad hoc, con sanzioni più severe, è stata dettata per chi circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, quando previsto, o con caratteristiche non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante. In tal caso la sanzione va da Euro 800,00 ad Euro 3.200,00 ed è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi la manomissione o l’alterazione del limitatore di velocità. In tale ultima ipotesi, la sanzione accessoria non è più la sospensione della patente, bensì la revoca. |
Art. 207 CDS· modifiche dei commi 2, 2 bis, 3 (veicoli immatricolati all’estero o targati EE) | ||
Contenuti | Cosa è cambiato | Note |
E’ stato modificato l’articolo 207 CDS, con la previsione del fermo amministrativo del veic | La procedura per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero (Paesi U.E. Paesi dello Spazio economico europeo, Paesi extra UE) è stata modificata escludendo la possibilità di trattenere la patente di guida allorquando il trasgressore non abbia fornito la cauzione per il pagamento della sanzione. | In tal modo si è allineata la disciplina di tale fattispecie a quella vigente in altri Paesi europei. |