Il D.P.C.M. 2 dicembre 2008, pubblicato in GU n. 274 del 17 dicembre 2008, introduce il nuovo modello di dichiarazione ambientale- MUD – e contiene una prima disposizione di carattere generale concernente l’abrogazione del precedente modello di dichiarazione, nonché il riferimento al modello nuovo ed una seconda disposizione di carattere speciale per i produttori di RAEE, comprendente il riferimento ad un modello strutturato ad hoc, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008.
Il nuovo contenuto del MUD.
Entro il prossimo 30 aprile 2009, tutti i soggetti tenuti alla compilazione del modello, dovranno attenersi a quanto disposto dal DPCM 2 dicembre 2008 e dai suoi allegati
Le principali modifiche apportate al modello.
Come accennato nel punto precedente, il DPCM 2 dicembre 2008 tenendo conto di tutte le modifiche legislative intervenute, interviene su due differenti aspetti: da un lato, l’abrogazione del precedente modello di dichiarazione ambientale e la contestuale elaborazione di un modello nuovo per i rifiuti e gli imballaggi in generale; dall’altro lato, l’ individuazione di una puntuale disciplina per i produttori di RAEE, contenente il riferimento ad un modello strutturato ad hoc, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008.
Sotto il primo aspetto, quello generale, ogni soggetto tenuto alla compilazione dovrà considerare importanti innovazioni.
1) Innanzitutto i produttori di rifiuti:
a) dovranno indicare i quantitativi di rifiuti giacenti presso di loro;
b) saranno tenuti a fornire l’indicazione specifica dei rifiuti derivanti da precedenti attività di trattamento e/o miscuglio, tale obbligo tuttavia sussiste unicamente per quei produttori identificabili quali operatori professionali;
c) qualora i produttori si avvalgano di diversi vettori, dovranno indicare il quantitativo di rifiuti trasportato da ciascuno di essi.
2) I soggetti che compiono attività di smaltimento e recupero dovranno indicare le rispettive autorizzazioni e la portata degli impianti gestiti;
3) Per quanto concerne la raccolta:
a) esisterà la possibilità di indicare distintamente la raccolta differenziata attuata mediante il sistema di raccolta multimateriale;
b) i soggetti istituzionali incaricati del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovranno indicare il quantitativo di rifiuti raccolti per ciascun Comune servito, tenendo debitamente distinti i dati attinenti la raccolta differenziata da quelli attinenti la raccolta indifferenziata.
Sotto il secondo aspetto, quello speciale, attinente i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.L.vo 151/2008, si concretizza quindi l’obbligo di comunicazione posto a loro carico. Sarà necessario presentare sempre entro il 30 aprile 2009 la comunicazione AEE scheda “IMMA EE: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato”. Il modello dovrà essere compilato per l’anno 2009, con riferimento alle apparecchiature immesse sul mercato nel corso del 2008 ma per quest’anno l’obbligo è altresì esteso anche alla dichiarazione 2008 e quindi con riferimento alle apparecchiature immesse sul mercato nel corso del 2007.
Definizione “produttore di AEE”
L’art. 3, comma 1, lettera m), del citato D.L.vo 151/2008, ne fornisce una puntuale definizione in relazione all’attività compiuta. Si tratta, infatti, di qualunque soggetto che prescindendo dalla tecnica di vendita utilizzata, svolge una delle seguenti attività:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori. In questo caso il rivenditore non è considerato "produttore" se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 42, 133 e 144.
L’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto indicato nel testo definisce “…apparecchiature elettriche ed elettroniche’ o ‘AEE’: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua…”. 2 Tale disposizione concerne le “Progettazione di prodotti” ed in particolare l’impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione di AEE che agevolino lo smontaggio, il recupero e soprattutto il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE e dei loro componenti e materiali. 3 Si tratta degli “Obblighi di informazione”, sulla base dei quali il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all’interno delle istruzioni per l’uso delle stesse una serie di informazioni concernenti i sistemi di raccolta, il divieto di smaltimento quali rifiuti urbani, spiegazioni di simboli etc… 4 L’art. 14 citato nel testo concerne il “Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE”.
Pertanto mentre per i rifiuti in genere, i dati comunicati concernono una sola annualità, più precisamente quella antecedente l’anno di compilazione e presentazione del MUD (2008), per le AEE occorre comunicare distintamente i dati concernenti due annualità: 2007 e 2008.
Sintesi dei soggetti obbligati alla compilazione del MUD.
I soggetti obbligati alla compilazione del MUD entro il 30 aprile 2009, sono pertanto i seguenti:
A. soggetti individuati ex art. 189, comma 3, D.L.vo 152/2006, peraltro come modificato dal D.M. 4/2008 che come sappiamo ne ha peraltro esteso il novero.
B. soggetti individuati da una serie di discipline speciali, ed in particolare
– produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.L.vo 151/2008 i quali, come sopra accennato, dovranno seguire nella compilazione il modello specificatamente individuato nel DPCM 2 dicembre 2008;
– soggetti gestori di impianti di cui all’allegato I, D.L.vo 372/1999 (IPPC), per quanto concerne i quantitativi di rifiuti immessi in atmosfera, seguendo le disposizioni di cui al DM 23 novembre 2001;
– soggetti impegnati nella gestione dei veicoli fuori uso, ex D.L.vo 209/2003, che dovranno utilizzare da quest’anno il nuovo modello di cui al recente DPCM 2 dicembre 2008.
Gli uffici Confartigianato sono a disposizione per ogni chiarimento necessario
Tutte le notizie a proposito di Ambiente Sicurezza e Qualità
Vai a Ambiente Sicurezza e Qualità