Il D. Lgs. 81/2008, ha confermato, all’art. 32, "le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni".
Il datore di lavoro può nominare come "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" e “Addetto del servizio di prevenzione e protezione” figure interne od esterne all’azienda, in possesso di determinati requisiti professionali.
In particolare sia l’ASPP che l’RSPP, devono «essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».
I corsi di formazione devono rispettare quanto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, con l’accordo del 26 gennaio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
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